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Un ritratto, una fotografia, un video di una persona non possono essere esposti, riprodotti o messi in commercio senza il consenso dell'interessato, a meno che la riproduzione dell'immagine non sia giustificata dalla notorietà (attori, politici, cantanti), da necessità di giustizia o di polizia, da scopiscientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione é collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (Legge n° 633 del 22 aprile 1941).

 

In tutti gli altri casi, e cioè quando fotografie o video vengono utilizzati per essere pubblicati in concorsi, mostre, pubblicazioni, brochure, locandine, televisione o su Internet, è necessario che il fotografo o il video-operatore si faccia rilasciare una liberatoria fotografica (in duplice copia), ossia una dichiarazione scritta con la quale il soggetto ritratto o ripreso autorizza la diffusione della propria immagine.

Vi offriamo il modello di liberatoria / autorizzazione per la pubblicazione di foto e video che potete personalizzare nella maniera che ritenete più opportuna. Entrambe le copie devono essere firmate dalla/e persona/e interessata/e e riportare, possibilmente, luogo e data in cui sono stati effettuati gli scatti o le riprese video.

 

Le immagini, tuttavia, non possono essere esposte o messe in commercio, quando ciò possa recare pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona interessata.

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